La certificazione del bilancio economico, finanziario e... (Leggi tutto)
Il riconoscimento della personalità giuridica della "Fondazione Pro Juventute"e l'approvazione dello Statuto originario portano la data dell'11 febbraio 1952 e la firma del presidente della Repubblica Luigi Einaudi e del presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi (in Gazzetta Ufficiale n° 97 del 24 aprile 1952).
Il testo originario è stato successivamente modificato con:
(testo vigente, clicca qui per scaricare il pdf)
ART. 1
La Fondazione DON CARLO GNOCCHI - ONLUS - è stata costituita per iniziativa del sacerdote milanese Don Carlo Gnocchi, quale Ente morale con iniziale denominazione Fondazione “Pro Juventute” e riconosciuta con D.P.R. 11.02.1952.
La Fondazione ha sede in Milano.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie se avviene all’interno dello stesso Comune.
ART. 2
L'attività della Fondazione si ispira ai principi della Carità cristiana e della promozione integrale della persona.
La Fondazione si propone, senza scopo di lucro, lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale e utilità sociale interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione prioritaria ai soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno.
La Fondazione valorizza l’opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.
ART. 3
La Fondazione persegue le proprie finalità, senza scopo di lucro, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, anche con soluzioni innovative o sperimentali:
ART. 4
La Fondazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali alle stesse.
In particolare la Fondazione potrà partecipare o costituire società, cooperative, consorzi, enti di qualsiasi natura, italiani o esteri, la cui attività sia funzionale, direttamente o indirettamente, al raggiungimento degli scopi di Fondazione.
ART. 5
La Fondazione persegue le proprie finalità realizzando e/o assumendo la gestione di strutture, presidi e servizi, particolarmente laddove risulti più intenso e meno tutelato il bisogno.
La Fondazione può promuovere:
ART. 6
Per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale la Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche mediante richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L’Ente può realizzare tale attività anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazioni al pubblico o cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore.
ART. 7
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili attribuiti alla Fondazione in sede di costituzione, anche a seguito della devoluzione del patrimonio della Federazione “PRO INFANZIA MUTILATA” e della Società per azioni “PRO INFANZIA” e dagli accantonamenti di eventuali avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all’incremento del patrimonio.
Esso potrà essere accresciuto dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo.
La consistenza del patrimonio è indicata nel Bilancio annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 8
La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi:
ART. 9
Sono organi della Fondazione:
ART. 10
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di sette Membri così nominati:
questi procederanno all' elezione del Presidente.
Gli altri due Consiglieri sono cooptati, su proposta del Presidente, dai Membri designati e sono scelti fra soggetti aventi particolare competenza ed esperienza nella materia in cui si esplica l’attività della Fondazione.
I Membri cooptati durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.
Entro 6 mesi dalla scadenza, il Presidente attiva le procedure per invitare gli Enti competenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dell’Organo di controllo.
ART. 11
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di cinque esercizi, decorrente dalla data del suo insediamento. Il nuovo Consiglio potrà insediarsi quando siano stati nominati almeno quattro Membri su cinque. In caso di ritardo nelle designazioni, i Membri scaduti restano in carica sino alla designazione del relativo successore. I Membri del Consiglio possono essere riconfermati anche senza interruzione. Ai Membri degli organi amministrativi e di controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori a quelli stabiliti secondo i criteri, previsti dalla normativa specifica degli enti del Terzo Settore.
ART. 12
I Membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.
ART. 13
Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
In particolare il Consiglio:
Per le delibere di cui alle lettere b) e j) è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Membri in carica.
ART. 14
Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio-video conferenza.
ART. 15
Il Consiglio delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti presenti, fatta salva la maggioranza qualificata di cui all’art. 13. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali sono stesi dal Segretario Generale, che li sottoscrive unitamente al Presidente.
ART. 16
Il Presidente della Fondazione è nominato dai Membri designati dagli Enti competenti nel loro seno; dura in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio e può essere riconfermato senza limitazioni.
ART. 17
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila l’esecuzione delle delibere, svolge un’azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l’attività della Fondazione. Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.
ART. 18
In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.
ART. 19
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio fra i propri membri e dura in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio.
ART. 20
Il Direttore Generale sovraintende all'organizzazione e gestione dell'Ente: ha le attribuzioni previste da norme regolamentari ed eventualmente a lui delegate dal Consiglio, per il tramite del Presidente.
Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio.
Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.
ART. 21
Il Segretario Generale svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione; in particolare, esercita l'attività di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e gli altri Organi Statutari, nonché di supporto alle competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
È nominato per un periodo di cinque esercizi.
ART. 22
L'Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di Controllo è composto da tre Revisori effettivi e da tre Revisori Supplenti, scelti tra i Revisori Legali iscritti nell’apposito registro o fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.
I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per cinque esercizi e scadono alla data della riunione di Consiglio convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.
I Revisori possono essere riconfermati.
L'Organo di Controllo è nominato come segue: un Membro effettivo ed un membro supplente dal Presidente del Consiglio dei Ministri; un Membro effettivo ed un Membro supplente dal Vicario Generale della Diocesi di Roma; un Membro effettivo ed un Membro supplente dall' Arcivescovo di Milano.
Se per qualsiasi causa viene meno un componente effettivo dell'Organo di Controllo, subentra il supplente nominato dalla stessa Istituzione che ha nominato il Revisore cessato. Il Revisore subentrato resterà in carica per la residua durata dell'Organo di Controllo.
Il Presidente dell'Organo di Controllo, è nominato dallo stesso Organo di Controllo nell'adunanza di insediamento, tra i propri componenti.
Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche per audio-video conferenza.
ART. 23
L' Organo di Controllo esercita i controlli di legge sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’ Organo di Controllo assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell’esercizio del controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono verbalizzate in apposito registro. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.
ART. 24
L’esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale e del bilancio di previsione, redatti secondo la normativa vigente.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di bilancio relativo all'esercizio precedente, viene presentato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ne deve approvare i criteri ed i principi di redazione.
Tale progetto di bilancio viene trasmesso all'Organo di Controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la redazione della Relazione sul progetto di bilancio d'esercizio, che dovrà essere depositata presso la sede della Fondazione entro 10 giorni antecedenti alla data fissata per il Consiglio che dovrà approvare il bilancio in via definitiva.
Il bilancio d’esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo alla sua competenza.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, le scadenze riportate ai commi 2 e 3 del presente articolo potranno essere posposte rispettivamente al 31 maggio e al 30 giugno, con identiche modalità e tempistiche di presentazione, revisione e approvazione.
Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, o comunque entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, qualora particolari esigenze lo richiedano. Il bilancio sociale sarà redatto a norma delle vigenti leggi.
ART. 25
Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme imperative di legge, il Controllo legale dei conti, sarà affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Revisore o a una Società di Revisione iscritti negli appositi registri.
ART. 26
Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione.
ART. 27
Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l’Ente, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di estinzione, i beni che resteranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti, nel rispetto della normativa vigente, a enti del Terzo settore, che verranno individuati previo parere della Santa Sede.
ART. 28
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.