IL CODICE ETICO-COMPORTAMENTALE

I nostri valori

CAPO I

1. Principi generali

La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, interamente rispetta le leggi comunitarie, nazionali, regionali e non intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte diverse potessero arrecare benefici e vantaggi.

Accanto al principio di legalità, ed anche in carenza di indirizzi ideali propri della Fondazione, l’attività della Fondazione stessa si ispira ai seguenti principi:

- Centralità della persona

Il primato della persona, in particolare, tende ad assicurare il benessere fisico, psichico e morale degli assistiti, con azioni miranti alla eliminazione od alla riduzione degli stati di malattia o di difficoltà. La centralità della persona eleva il rapporto fra gli Operatori della Fondazione e gli Assistiti come intesa fra persone che tendono a riconoscersi sulla base dei medesimi bisogni umani e della comune esperienza del dolore e della sofferenza. Le attività sanitarie ed assistenziali vanno svolte nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona assistita, salvaguardandone la dignità e la libertà.

- Trasparenza e correttezza

La Fondazione imposta la propria attività alla massima trasparenza.
I soggetti che hanno rapporti colla Fondazione devono essere posti nella condizione di avere informazioni complete e precise sulle attività che li riguardano direttamente o degli Assistiti o dei loro congiunti, in particolare vanno forniti tutti i dati necessari per operare scelte consapevoli. Nello svolgimento degli adempimenti di carattere economico vanno resi noti i comportamenti utili per cogliere il reale andamento economico della Fondazione e per consentire di verificare una condotta senza scopo di lucro, come è nelle regole Statutarie della Fondazione.
Le informazioni e le comunicazioni vanno rese in termini chiari e comprensibili, allo scopo di consentire la facile e generale comprensione.

- Efficacia, efficienza ed economicità

La Fondazione intende svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l’uso ottimale delle risorse disponibili e l’eliminazione di fattori di spreco o di indebito aggravio. La Fondazione si propone di svolgere continua attività formativa ed informativa per accrescere il grado di professionalità degli operatori nei diversi livelli e per migliorare le loro capacità professionali e gestionali.

- Riservatezza

La Fondazione assicura in ogni settore della propria attività il rispetto delle norme e delle regole in materia di riservatezza.
Nell’acquisizione, trattamento e comunicazione dei dati sensibili (in specie ex D.Lgs. 196/2003), l’Amministrazione è tenuta ad osservare le modalità necessarie per tutelare la riservatezza dei dati. Ai dipendenti ed ai terzi che collaborano colla Fondazione è fatto divieto di utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza per scopi diversi rispetto alla stretta esplicazione delle funzioni d’ufficio.

2. Ambito di applicazione

Il Codice Etico Comportamentale costituisce parte integrante del Modello Organizzativo della Fondazione.

  1. Ai fini della piena osservanza delle disposizioni portate dal D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti comunque operanti in posizione apicale o sottoposta sono tenuti all’osservanza:

    1. delle disposizioni Contenute nel vigente Regolamento Generale d’Organizzazione e delle altre disposizioni generali, in specie delle procedure e norme operative dell’Ente;
    2. delle ulteriori regole di comportamento previste in ogni parte del Modello Organizzativo e nel Codice Etico Comportamentale
  2. Il presente modello ed il Codice Etico Comportamentale costituiscono parte integrante delle norme regolamentari della Fondazione, in specie delle procedure e norme operative dell’Ente.

3. Regole Generali

  1. La Fondazione è impegnata a svolgere i compiti previsti dal proprio Statuto nel rispetto della legge vigente e di ogni altra normativa, anche amministrativa, applicabile ai settori in cui la Fondazione opera.

  2. Ogni attività autorizzata, in via generale e specificamente, da chi ne abbia il potere, deve essere espressa in forma documentale.
    Per quanto riguarda i documenti, redatti in forma scritta:

    1. devono contenere la sottoscrizione di chi li ha emessi;
    2. vanno raccolti e custoditi in modo accurato, anche con modalità tali da assicurarne la facile ed immediata consultabilità.
  3. Nessuna movimentazione di fondi può essere effettuata senza la contestuale documentazione scritta, secondo le modalità fissate nel precedente comma.

4. Soggetti obbligati

  1. Sono tenuti all’osservanza del presente codice tutti coloro che, in posizione apicale o di sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, comunque ricadono nelle previsioni di cui agli articoli 5 - 6 - 7 del D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di impiego. Il Modello si estende, pertanto, ad Amministratori, liberi professionisti, incaricati o simili. La dizione Personale si intende qui riferita a tutti i soggetti considerati nel presente articolo.

CAPO II

Condotta nella Gestione Aziendale

5. Regole Generali

  1. La Fondazione mette a disposizione dei soggetti di cui all’art. 3., una copia del testo completo della vigente normativa di settore, secondo modalità che saranno oggetto di informazione delle rappresentanze sindacali aziendali; analoga informativa verrà data in caso di revisione o di ampliamento del Modello.

  2. Immediatamente dopo l’adozione del Modello e la nomina del Comitato, saranno tenute riunioni di tutto il Personale presso il Centro o i Servizi di appartenenza, per una discussione iniziale sull’intera problematica.

  3. La Fondazione organizza periodicamente o comunque in caso di modifica del Modello organizzativo, incontri di formazione per i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella struttura, il cui calendario sarà comunicato alle rappresentanze sindacali, ove esistenti. Ai predetti incontri deve essere assicurata la partecipazione di almeno un componente del Comitato di Valutazione. Tali incontri avranno ad oggetto l’illustrazione della normativa di settore, del presente Modello e delle procedure relative allo svolgimento delle attività aziendali, anche mediante la distribuzione di materiale informativo. Il Comitato di Valutazione provvedere a conservare idonea documentazione comprovante la tenuta e l’oggetto degli incontri, nonché la frequenza da parte degli operatori della Fondazione.

  4. Il Personale di cui ai precedenti commi, in caso di dubbio sulla normativa, sul Modello o sulla sua applicazione, può richiedere i chiarimenti necessari al Comitato di cui alla parte IV del Modello Organizzativo.

  5. Il Personale non potrà per nessuna ragione invocare a propria scusa l’ignoranza della normativa in vigore o della propria qualifica ai fini penali, come determinata dagli artt. 357, 358 e 359 c.p.

6. Organo competente per l’informazione

  1. L’Amministratore Delegato per i Servizi Centrali, i Direttori/Responsabili ed i Direttori Sanitari di ciascun Presidio Unità Operativa Locale, sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell’attività di ciascuno possa riguardare anche la competenza dell’altro.

  2. Alla reciproca informazione sono, altresì, tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa, sanitaria od assistenziale.

  3. Le Direzioni e le Direzioni sanitarie dei Presidi o Unità Operative Locali sono impegnate a far sì che, nel caso varie fasi della medesima procedura siano affidate a diversi operatori, non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia sempre immediatamente possibile l’individuazione del soggetto responsabile.

7. Principi di contabilità

II sistema di contabilità aziendale garantisce la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti. I destinatari, qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organo di Vigilanza.

I principi contabili riportati nell’art. 2423 del codice civile (prudenza e continuità, realizzazione, competenza, valutazione separata e costanza) sono rispettati e perseguiti dalla Fondazione attraverso la redazione e la tenuta dei libri sociali. I libri sociali sono il bilancio d’esercizio, il libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti, il libro giornale, il libro inventario, il libro dei beni ammortizzabili ed il repertorio dei contratti. I libri sociali sono i principali strumenti per garantire la trasparenza delle informazioni contabili. Il sistema amministrativo contabile ed il rispetto dei principi contabili è garantito anche da un Organo esterno denominato Collegio dei Revisori dei Conti.

8. Comportamento durante il lavoro

  1. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.

  2. Il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra la Fondazione ed i soggetti interessati, a qualunque titolo, all’attività da essa svolta. A tal fine il dipendente manifesta disponibilità e cortesia usando un linguaggio semplice, motivando le risposte e cooperando con riservatezza con quanti sono interessati al lavoro degli uffici.

  3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificarne l’uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.

  4. In conformità ai principi contenuti nel Codice di Deontologia Medica del 16/12/2006, i rapporti contrattuali tra Medici e Fondazione debbono improntarsi a criteri di appropriatezza, efficacia ed efficiente utilizzo delle risorse e non possono determinare, neppure in via indiretta, situazioni di conflitto di interessi, con riferimento ad aspetti sia economici che di beneficio per la progressione della qualifica e della carriera.

9. Comportamento nella vita sociale

I dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

10. Doveri di imparzialità e di disponibilità

  1. I dipendenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio.

  2. Assumono atteggiamenti di attenzione e di disponibilità verso ogni persona sofferente.

11. Divieto di accettare doni o altre utilità

  1. Ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, donativi od altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall’attività della Fondazione, ad eccezione dei regali d’uso di modico valore.

  2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile dell’ufficio, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti uffici della Fondazione.

12. Conflitto di interessi

  1. I dipendenti non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.

  2. I dipendenti hanno l’obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

  3. Il dipendente motiva per iscritto l’intenzione di astenersi al responsabile dell’ufficio, il quale decide sull’astensione.

13. Obbligo di riservatezza

  1. I dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d’ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualità di pubblico ufficiale propria dei dipendenti della Fondazione nell’esercizio delle loro funzioni.

  2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività della Fondazione, ai dati aziendali ed alle condizioni generali degli assistiti.

14. Divieto di attività collaterali

I dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducano l’adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso.

15. Accesso alle reti informatiche

  1. L’accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all’inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l’utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (cosiddetta user ID) e da una parte privata (cosiddetta password), che consenta all’operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura.

  2. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l’operatore si impegna a non comunicare a terzi.

  3. È vietato utilizzare la user ID e la password di altro operatore.

  4. Al personale è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, per procurare direttamente od indirettamente un vantaggio od un’utilità all’Ente.

  5. Il predetto personale osserva, altresì, le particolari ed ulteriori regole presenti in altre parti del presente documento.

CAPO III

Condotta nei comportamenti con rilevanza esterna

16. Correttezza delle informazioni

  1. Il Bilancio deve assicurare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico, tenendo anche conto del complesso degli Enti od Organizzazioni, anche societari, controllati dalla Fondazione.

  2. Le comunicazioni od i progetti che vengono resi ad Autorità, ad Istituti bancari, ai creditori ed ai terzi in genere, devono essere conformi alle risultanze di Bilancio e, comunque, rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente.

  3. In ogni caso va evitata qualsiasi indicazione non corrispondente al vero o comunque idonea ad indurre in errore i terzi.

  4. Analoghi criteri vanno osservati nelle iniziative o nelle attività promozionali svolte al fine di conseguire l’apporto dell’oblatività privata.

  5. Ogni progetto reso da soggetti esterni e contenente dati informativi di carattere economico va sottoscritto, nell’originale e nella copia, da chi lo ha compilato e la copia va conservata agli atti.

17. Incassi e pagamenti

  1. Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti attraverso operazioni demandate agli Istituti bancari opportunamente indicati.

  2. Nell’ambito dell’Ente i pagamenti e gli incassi direttamente effettuati per ragioni di economicità e di funzionalità, possono essere effettuati solo da soggetti ai quali, secondo l’ordinamento dell’Ente o le sue disposizioni di servizio, sono attribuite le funzioni contabili od economali.

  3. I soggetti che procedono a pagamenti ed incassi, con particolare riguardo alle operazioni di incasso per contanti, sono tenuti a verificare la regolarità della moneta e dei titoli e, in ogni caso di possibile dubbio, ad avvalersi degli strumenti per congrue verifiche.

18. Rapporti cogli Organi di controllo interno e di revisione

Tutti coloro che, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno rapporti con Enti od Organi di controllo previsti da norme Statutarie o da disposizioni regolamentari, sono tenuti a favorire lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione, fornendo informazioni complete e dati veritieri.

19. Rapporti con le Autorità di vigilanza

  1. I rapporti con le Autorità che esercitano attività di vigilanza in rapporto alle norme civili sulle persone giuridiche private (art. 25 ce.) o in rapporto alle attività esercitate in regime di accreditamento o di convenzione, vanno ispirate a veridicità e collaborazione.

  2. Relativamente agli atti ed alle attività sui quali, ai sensi di legge, può esercitarsi il controllo dell’Autorità giudiziaria o dei competenti Organi della Pubblica Amministrazione, va assicurata la consultazione o l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per permettere lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

20. Rapporti di fornitura

  1. La scelta del contraente per la fornitura di opere, beni o servizi alla Fondazione va effettuata nel rispetto dei principi dell’economicità, della trasparenza, dell’efficacia e della parità di trattamento.

  2. Va accertato che chi aspira a rendersi fornitore della Fondazione possegga adeguati requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

CAPO IV

Rapporti con gli utenti e misure per l’erogazione e la remunerazione delle prestazioni

21. Congruità dei ricoveri e delle prestazioni

  1. I ricoveri e, in genere, la individuazione del tipo di prestazioni da erogare, devono essere disposti e conclusi esclusivamente in funzione di esigenze o bisogni degli assistiti in corrispondenza alle attività proprie della Fondazione.

  2. Qualora si accerti che i ricoverati non necessitano delle prestazioni erogabili dalla Fondazione, il personale addetto all’assistenza dovrà immediatamente segnalare tali condizioni e circostanze, accertate dai Responsabili di riferimento, al fine di consentire la valutazione della dimissione e l’assunzione dei relativi provvedimenti.

  3. Dovranno essere pertanto segnalati ai Responsabili di riferimento tutte le circostanze che possano esprimere la tendenza di congiunti o di terzi a favorire o protrarre il ricovero, in vista di attività di riduzione della condizione di piena libertà ed autonomia delle persone interessate.

22. Rapporti cogli utenti

  1. La Fondazione, attraverso la professionalità dei propri Operatori e le strutture tecnologiche di cui dispone, vuole assicurare, agli utenti, adeguati standard di prestazioni e di prestazioni accessorie, anche a supporto dei bisogni sociali ed assistenziali.

  2. La Fondazione promuove e gestisce l’utilizzo, puntuale e personale, del consenso informato, al fine di consentire ad ogni utente di avere esatta conoscenza dei trattamenti e di aderire al piano diagnostico e terapeutico.

  3. La Fondazione cura la raccolta di tutti i dati ed elementi utili per la migliore formazione delle diagnosi e del trattamento; nello stesso tempo assicura che i dati raccolti saranno trattati ai fini del programma d’intervento e della rendicontazione al S.S.N., assicurando la maggiore riservatezza sotto ogni altro profilo.

23. Prestazioni a tariffa

Nelle prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di tariffe forfettarie predeterminate, va assicurata l’erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o convenuti in specifiche convenzioni.

I Direttori Responsabili e le Direzioni Sanitarie delle Strutture assicurano il recepimento nei protocolli di cura e nelle procedure interne dei vincoli all’erogazione delle prestazioni imposte dalla Legge o dai provvedimenti delle Autorità sanitarie.

24. Prestazioni a rendiconto

  1. In caso di prestazioni o servizi o ricerche finanziate dalla Pubblica Amministrazione sulla base dei costi effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo va effettuata sulla base di computi ragionevoli ed attendibili.

  2. La rendicontazione va resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi occorsi. Agli atti vanno conservati i rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione corredati di tutti gli elementi giustificativi. I rendiconti vanno stesi da soggetto diverso rispetto a quello che ha predisposto il preventivo.

25. Esposizione e fatturazione delle prestazioni

  1. Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nella Fondazione, si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, cosi come determinate dal C.C.N.L., dall’Accordo Nazionale per i medici libero- professionisti, da contratti con associazioni professionali o singoli sanitari, e dai Regolamenti interni, ad operare per rispettare quanto stabilito dal D.P.R. 1/3/1994 in G.U. (suppl. ord.) n. 171 del 23/7/1994, punto 8, e. 5, n.° 1 e segg., in materia di finanziamento delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, di ricerca e di formazione, al fine di evitare i possibili incentivi “perversi” tipicamente associati al sistema di remunerazione a prestazione.

È vietato, in particolare:

  • fatturare prestazioni o servizi non effettivamente erogati;

  • fatturare utilizzando codici di D.R.G. o di tariffa che prevedono un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di D.R.G. o alla tariffa corrispondenti alle prestazioni erogate;

  • erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero;

  • duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;

  • omettere l’emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.

  1. Compete, comunque, alle Direzioni Sanitarie controllare, anche attraverso un medico facente parte dell’organico della Struttura, espressamente e formalmente delegato, la completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione, nonché la loro reciproca corrispondenza, con particolare riferimento alla diagnosi principale alla dimissione.

  2. Compete, in ogni caso, al Direttore Sanitario di ciascuna Struttura, anche attraverso personale che ne abbia la capacità e che sia espressamente e formalmente delegato, controllare che la SDO costituente il titolo per l’accesso alla remunerazione della prestazione, contenga una diagnosi principale alla dimissione corrispondente a quella che comporta il DRG addebitato nella fattura di cui si richiede il pagamento alla ASL.

  3. La fattura di cui al comma precedente, oltre ad essere sottoscritta dal Direttore di ciascuna Struttura, deve contenere, almeno nella copia che rimane agli atti, le firme di chi, per la Direzione amministrativa e per quella sanitaria, ha effettuato i controlli di cui ai precedenti commi 3 e 4.

CAPO V

Tutela del lavoro

26. Tutela della dignità dei lavoratori

  1. Il valore della centralità della persona è assunto anche nei rapporti di lavoro.

  2. La Fondazione si assicura che lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il tenore dei rapporti fra i vari operatori avvengano con modalità compatibili alla dignità dei lavoratori.

  3. La Fondazione assicura ai lavoratori la possibilità di esporre situazioni o condizioni particolarmente lesive della dignità di ciascun dipendente.

27. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

  1. La Fondazione si propone di praticare il costante miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambiti di lavoro, osservando tutte le regole presenti nella legislazione in materia.

  2. Il servizio di prevenzione e protezione provvede:all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

    1. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
    2. ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;
    3. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
    4. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche;
    5. a fornire ai lavoratori le informazioni dovute ed opportune.
  3. La Fondazione è tenuta:

    1. a stabilire ed assumere le misure per la gestione della sicurezza;
    2. a svolgere adeguate attività di formazione, informazione ed addestramento contro i rischi;
    3. ad assicurare la sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalla legge;
    4. ad assicurare il rispetto degli standard tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
  4. L’organizzazione aziendale del lavoro fa riferimento e recepisce le linee guida UNI-INAIL (SGSL) 28/9/2001 per la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.

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