CONVENZIONE ONU DISABILI: 50 ARTICOLI, ECCO CHE COSA DICONO

Il testo della Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’ONU nell’agosto scorso, si compone di un preambolo, di cinquanta articoli e di un protocollo aggiuntivo. Quest’ultimo, a sua volta composto di 18 articoli, riguarda principalmente le procedure di appello e di infrazione in caso di violazione dei diritti stabiliti dalla Convenzione stessa.
Lo scopo della Convenzione è dichiarato nell’articolo 1: «promuovere, proteggere ed assicurare il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, nonché di promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità».

LA DEFINIZIONE. Un problema ampiamente dibattuto nel corso dell’elaborazione della Convenzione è stata la definizione stessa di “disabilità”: segno che anche le definizioni oggi scientificamente più accreditate (come ad esempio quella del modello ICF dell’organizzazione Mondiale della Sanità) sono percepite come soddisfacenti solo per alcune dimensioni del problema (ad esempio quelle degli interventi socio sanitari), ma non per un aspetto generale quale quello della definizione di “disabile” come soggetto portatore di determinati diritti. L’articolo 1 riporta la definizione sulla quale si è trovato alla fine l’unanime consenso: «menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali di lunga durata che interagendo con varie barriere possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società».
Gli articoli dal 2 al 4 stabiliscono le principali definizioni, i principi generali e gli obblighi che i Paesi si assumeranno nel ratificare la Carta.
Gli articoli dal 5 all’8 approfondiscono il concetto di “non discriminazione” nei suoi vari aspetti, riservando tra l’altro una trattazione particolare alle donne e ai bambini, gruppi considerati maggiormente a rischio.

I DIRITTI. Negli articoli seguenti (9-19) si affrontano in maniera più dettagliata i vari diritti: quello all’accessibilità dell’ambiente, dei servizi e delle tecnologie; alla vita; alla protezione in caso di situazioni di rischio o di emergenza; all’eguale trattamento davanti alla legge e all’eguale accesso alla giustizia; alla libertà e alla sicurezza; a non essere oggetto di sperimentazione scientifica – inclusa la sperimentazione medica – senza il proprio consenso libero e informato; a non subire sfruttamento, violenza e abusi; all’integrità personale; a poter scegliere la propria residenza e la propria nazionalità; a poter scegliere l’esperienza della vita indipendente e integrata nella comunità, potendo accedere ai supporti necessari a tale scopo (ad esempio, l’assistenza personale).
La Carta continua impegnando gli Stati ad assicurare i diritti alla mobilità personale (art. 20); alla libertà di opinione e di accesso alle informazioni (art. 21); alla privacy (art. 22); a non subire restrizioni nella propria vita affettiva e sessuale, nonché a creare una propria famiglia assumendo liberamente le proprie responsabilità in merito alla generazione e all’educazione dei figli (art. 23); all’educazione integrata (art. 24); ad eguali standard di assistenza sanitaria (art. 25).

LA RIABILITAZIONE. Per quanto riguarda gli interventi più specifici relativi alla riabilitazione e all’integrazione nel mondo del lavoro (art. 26-27), la Carta sottolinea l’importanza di non vederli come interventi parcellizzati e a se stanti, ma come componenti di un approccio integrato che consideri nel loro assieme i percorsi di abilitazione e riabilitazione, di formazione professionale, di educazione e di supporto sociali, guardando alla persona nel suo complesso: ossia facilitando «il raggiungimento e il mantenimento della massima indipendenza, della realizzazione personale e della partecipazione in tutti gli aspetti della vita».
Nel campo della riabilitazione si sottolinea la necessità di valutazioni multidisciplinari, di servizi vicini all’abitazione della persona disabile e di formazione adeguata e costante per il personale di assistenza. Nel campo del lavoro, oltre a sostenere la necessità di accedere al mercato del lavoro senza discriminazioni, sottolinea l’importanza di partecipare alla vita sindacale, a partecipare a programmi di riqualificazione e di godere delle stesse opportunità di esperienza/carriera degli altri lavoratori.

La Carta prosegue trattando il diritto ad adeguati standard abitativi e di protezione sociale (art. 28); alla partecipazione alla vita politica (art. 29), alle attività culturali, ricreative e sportive (art. 30).
È prevista, infine (art. 34) una Commissione per i Diritti delle Persone Disabili eletta dagli stati membri, alla quale ogni stato dovrà fornire periodicamente dei rapporti (art. 35) che verranno valutati raccomandando eventuali interventi (art 36 e 39) in collaborazione con gli stati stessi e altre agenzie delle Nazioni Unite.

Il testo ufficiale della Convenzione è disponibile nelle 6 lingue dell’ONU (inglese, francese, spagnolo, arabo, russo, cinese) nel sito delle nazioni unite
( www.un.org/esa/socdev/enable/ ).

 

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