SANITA’ E FEDERALISMO, IL
“PUZZLE” DELLA SALUTE
Molti temono il rischio di 21 sistemi regionali diversi, altri assicurano
servizi migliori
di Laura Pellegrini*
Le modifiche in senso federalista introdotte nel 2001 al Titolo V della
Costituzione e i vari progetti di riforme istituzionali tuttora in corso di
approvazione hanno fatto sorgere a più riprese un interrogativo che non riguarda
soltanto gli addetti ai lavori, ma anche la generalità dei cittadini italiani:
da più parti ci si chiede infatti quali saranno gli effetti concreti del
federalismo sul Sistema Sanitario Nazionale. Molti paventano il rischio di una
frammentazione in 21 servizi sanitari regionali diversi. Altri pongono invece
l’accento sulle opportunità che questo nuovo sistema istituzionale potrà
proporre in termini di miglioramento dei servizi.
Nei disegni di riforma costituzionale presentati dall’attuale Governo
(finalizzati alla “devoluzione” e al sistema di ripartizione delle competenze),
la sanità non è più prevista come materia di competenza concorrente fra Stato e
Regioni, come era nel testo costituzionale del 1947 e sostanzialmente, senza
troppe differenze, anche in quello riformato del 2001. Neppure ha avuto seguito
l’ipotesi di riservare allo Stato il compito di emanare norme generali sulla
tutela della salute, come era previsto nel disegno di legge La Loggia dell’11
aprile 2003. Nel nuovo testo della cosiddetta riforma Bossi, la sanità – e più
precisamente la materia “assistenza e organizzazione sanitaria” - rientra tra
quelle per le quali è attribuita alle Regioni la potestà legislativa esclusiva.
L’unica prerogativa dello Stato, in materia di sanità, resta quella che si
riconnette al potere di determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale”. Si tratta però di un vincolo che viene ritenuto da alcuni
troppo labile, ai fini della reale garanzia di un sistema sanitario omogeneo. Da
qui il timore che in caso di approvazione della legge nell’attuale formulazione,
la prospettiva di 21 servizi sanitari diversi potrebbe diventare realtà.
È vero tutto ciò? Alcuni studiosi della materia costituzionale che si sono
dedicati all’approfondimento del problema sono di tutt’altro avviso. Ritengono,
infatti, che la competenza statale in materia di livelli essenziali si presti ad
essere utilizzata come un vero e proprio “principio valvola”, dal momento che in
base ad essa nessuna competenza regionale riguardante i diritti civili e sociali
può dirsi esclusiva. Le leggi statali che stabiliscono i livelli essenziali sono
destinate a porsi come parametro di giudizio della costituzionalità delle leggi
regionali, anche quando siano emanate nell’ambito della competenza primaria.
Da questo punto di vista, anche con la devoluzione allo Stato rimane sicuramente
una competenza destinata a costituire una rete di salvataggio rispetto
all’eccesso di differenziazione del sistema, ma soprattutto rispetto alla
possibilità che le differenze riguardino l’effettività e l’universalità dei
diritti civili e sociali (e quindi dei livelli di assistenza), che devono essere
preservati in modo identico ovunque, mentre i livelli ulteriori a quelli
essenziali potranno invece ben differenziarsi nel loro contenuto, a seconda
delle esigenze che si paleseranno nei vari territori regionali e della politica
che i governi locali vorranno perseguire.
Equità ed efficienza dei servizi
La nozione di livello essenziale, d’altra parte, non comprende soltanto la
dimensione quantitativa o qualitativa delle prestazioni, ma anche altri elementi
che attengono alla sfera organizzativa, come l’equità di accesso, l’efficienza
operativa dei servizi e così via. Lungi dall’essere labile, secondo questi
studiosi il vincolo possiede perciò un’enorme potenzialità (e trasversalità) e
richiederebbe addirittura che le sue modalità operative fossero debitamente
approfondite e disciplinate ad evitare che si sviluppino pericolosi equivoci e
potenti processi di ricentralizzazione delle funzioni.
Va infine registrata l’opinione secondo cui l’espressione “tutela della salute”,
che nella riforma del 2001 ha sostituito la precedente definizione di
“assistenza sanitaria e ospedaliera” - per indicare l’ambito della nuova
competenza concorrente tra Stato e Regioni in sanità - non includerebbe
necessariamente, a fronte dell’ampiezza e genericità della formulazione, la
materia dell’organizzazione dei servizi sanitari: quest’ultima materia
rientrerebbe perciò fin da ora nell’area della competenza esclusiva delle
Regioni, in virtù del principio della competenza residuale. Occorre infatti
ricordare, a tale proposito, che ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato e non inclusa negli ambiti della legislazione
concorrente, spetta in esclusiva alla Regione.
Alla luce delle riforme in atto, si profilano dunque all’orizzonte due diverse
prospettive. Sotto un certo aspetto – afferma ad esempio Alfonso Quaranta,
giudice della Corte Costituzionale - c’è da temere che il nuovo sistema apra di
fatto un contenzioso costituzionale di carattere permanente fra Stato e Regioni,
sia con impugnazioni da parte dello Stato di leggi regionali, sia – sul versante
opposto – con impugnazioni da parte delle Regioni di leggi dello Stato: ciò per
effetto dell’oggettiva difficoltà di individuare una precisa linea di
demarcazione tra competenze statali e regionali. Sotto un altro aspetto –
aggiunge Quaranta -, mentre nel sistema precedente erano le regioni a
rivendicare, fondatamente o infondatamente, a seconda delle singole fattispecie,
ambiti di competenza e di autonomia di azione, nel nuovo assetto della
ripartizione delle competenze si può correre il rischio che si verifichi il
fenomeno opposto: con le Regioni, cioè, responsabilizzate sul versante delle
spese e delle entrate, che tenderanno a scaricare sullo Stato ambiti di
competenze rispetto ai quali potrebbero preferire un intervento statale,
subordinato però all’assunzione del relativo finanziamento della spesa.
Un sistema poco “nazionale”
La novità ruota principalmente attorno alle risorse: si sta infatti passando
da una finanza regionale derivata (in cui le regioni erano soltanto organismi
erogatori della spesa, senza responsabilità per le entrate) a una finanza
originaria e autonoma, caratterizzata da una concorrente e contestuale
responsabilità sia per l’entrata che per la spesa. Oggi nessuno è in condizione
di dire come si evolverà il sistema. A giudizio di Quaranta, è auspicabile che
all’attuale fase di passaggio possa sostituirsi quanto prima una nuova fase
caratterizzata da un corretto esercizio di poteri e correlate assunzioni di
responsabilità, nell’esclusivo interesse della salvaguardia del valore
fondamentale rappresentato dalla tutela della salute individuale e collettiva.
Resta l’interrogativo finale se – alla luce delle modifiche costituzionali
tuttora in itinere – si possa ancora parlare di un Servizio Sanitario Nazionale.
Forse no. Probabilmente questo servizio non ha più nulla o ben poco di
“nazionale”, in quanto il sistema si è decisamente evoluto nel senso della
creazione di una molteplicità di Servizi sanitari regionali: il tutto in un
quadro di una più generale trasformazione dello Stato da soggetto unitario in un
organismo policentrico ad ampia autonomia regionale.
* direttore Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
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