OLTRE NOI... LA VITA. DOPO
DIECI ANNI BATTAGLIA VINTA:
FINALMENTE C’E’ IL “TUTORE COL CUORE”
di Giovanni Gelmuzzi*
È stato un bel regalo di Natale! Erano dieci anni che chiedevamo l’istituzione
della figura dell’amministratore di sostegno. Un Codice che per proteggere una
persona con disabilità ci proponeva di interdirla, proprio non ci piaceva.
E non diciamo quanta angoscia per un genitore sentirsi proporre: «Guardi, è
sufficiente che lei faccia interdire suo figlio, così potrà essere nominato
tutore e potrà rappresentarlo giuridicamente come quando era minorenne…». Quello
che per dieci anni abbiamo chiamato disegno di legge per l’amministrazione di
sostegno, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio
2004 è finalmente legge dello Stato.
Nei dieci anni trascorsi in attesa di questo giorno, l’associazione “Oltre
noi…la vita” ha perseguito la propria mission di aiutare i genitori a progettare
il “dopo di noi”, da un lato richiedendo al legislatore il necessario
provvedimento, dall’altro sostenendo i genitori per superare i comprensibili
sentimenti di rifiuto e ugualmente procedere alla interdizione per farsi
nominare tutori. Non c’erano infatti altri modi per continuare a rappresentare
il figlio che al compimento del diciottesimo anno di età non aveva raggiunto la
capacità di gestirsi autonomamente.
L’amministratore di sostegno aiuterà i soggetti affetti da infermità,
menomazione fisica o psichica, che si trovino nell’impossibilità parziale o
temporanea di provvedere alla gestione dei propri interessi; egli opererà avendo
riguardo all’esclusiva cura ed agli interessi della persona, non prevedendo
l'annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente gli atti
giuridici.
Questi i punti principali della nuova legge.
L’amministratore dovrà essere scelto tra coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Non potranno ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario
Competente alla nomina è il giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio e deve obbligatoriamente indicare le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Tenuti a richiedere la nomina possono essere lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato; i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, che sono a conoscenza di fatti tali da reputare opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno; il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore e lo stesso pubblico ministero.
Qualora l’amministratore compia atti in violazione di disposizioni di legge, in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, questi possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
E proprio per approfondire al
meglio l’argomento, l’Associazione “Oltre noi… la vita” ha promosso un convegno
dal titolo “L’amministrazione di sostegno: un nuovo strumento di tutela in linea
con le più evolute legislazioni europee”. Si terrà il 19 marzo prossimo nella
sala congressi della Provincia di Milano, in via Corridoni 10.
«Una legge tanto attesa nel mondo della disabilità è stata finalmente approvata
e l’amministratore di sostegno compare, accanto al tutore e al curatore, tra le
figure previste dal nostro ordinamento giuridico per la tutela delle persone
incapaci – spiegano i promotori dell’iniziativa -. Obiettivo della giornata è
quello di aprire un confronto su questo nuovo strumento, imparare a conoscerlo e
valutarne le potenzialità».
Significativa la data del convegno: il 19 marzo, data dell’entrata in vigore
della legge, è inoltre il giorno di San Giuseppe universalmente riconosciuto
come il “tutore col cuore”.
Al tavolo dei relatori si alterneranno esperti in materia e rappresentanti di
enti e associazioni impegnate sul campo. Chiuderà i lavori Giuseppe Crosti,
presidente di “Oltre noi… la vita”, associazione promossa nel ’92 da Fondazione
Don Gnocchi, Sacra Famiglia e sezioni milanesi di Aias e Anffas, per unire
propri sforzi e far convergere le proprie esperienze sul problema della tutela
degli incapaci adulti, particolarmente nella prospettiva del venir meno, con il
tempo, dei riferimenti familiari.
*direttore Associazione “Oltre noi… la vita”
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